I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montemaggiore Belsito, interessati ad apporre la propria firma, possono farlo fino al 31/10/2024 recandosi con un valido documento di riconoscimento presso l'Ufficio Segreteria (Piazza Roma 7 - 2° piano) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 oppure sul sito Firme Referendum

 

Proposta di legge di iniziativa popolare per tagliare 500 miliardi di sprechi e malapolitica.
Il progetto di legge è composto da 11 articoli di seguito indicati:
Art. 1. Riduzione dei costi della politica 1. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, secondo comma, relativo all’indennità spettante ai membri del Parlamento, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ridotto del 35 per cento»; b) all’articolo 2, relativo alla diaria dei parlamentari, dopo le parole: «della Corte di cassazione ed equiparate» sono inserite le seguenti: «, ridotta del 40 per cento». 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, il trattamento stipendiale dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, come ridotto ai sensi degli articoli 1, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 1, comma 575, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. 3. In conseguenza dell’applicazione delle disposizioni dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, di cui alla decisione del Parlamento europeo 2005/684/CE, Euratom, del 28 settembre 2005, gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1979, n. 384, sono abrogati. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano disposizioni per la riduzione dei trattamenti spettanti ai componenti del consiglio regionale nella misura del 35 per cento. Decorso tale termine, i trasferimenti spettanti alle regioni inadempienti a carico del bilancio dello Stato, sono diminuiti di un importo corrispondente alla mancata riduzione dei citati trattamenti, parametrato in ragione d’anno, finché perduri l’inadempi[1]mento. 5. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza di Camera e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma. 6. Non possono essere finanziate con fondi derivanti da trasferimenti erogati a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute dalle regioni per l’istituzione o per il funzionamento di sedi o uffici all’estero, nonché di comitati, consulte o altri organi collegiali, comunque denominati, aventi finalità di organizzazione o di svolgimento di attività o iniziative di promozione economica, commerciale, turistica o culturale.
Art. 2. Eliminazione degli enti inutili 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di sopprimere gli enti pubblici non necessari, secondo i seguenti criteri direttivi: a) individuare gli enti pubblici da sopprimere, sulla base della sussistenza di uno almeno dei seguenti presupposti: 1) l’ente non svolge attività di interesse generale; 2) l’ente ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi; 3) l’ente ha un numero di dipendenti in servizio inferiore rispetto ai componenti degli organi di amministrazione e di direzione; b) prevedere che il personale dipendente in servizio negli enti soppressi , sia assegnato ad altra amministrazione ai sensi del capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con lo stato giuridico e il trattamento economico applicabili presso l’amministrazione destinataria, salvo il mantenimento dell’anzianità di servizio ai fini dell’articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; c) prevedere che per la liquidazione degli enti soppressi in attuazione del presente articolo sia nominato commissario, un dirigente del Ministero vigilante, che deve provvedervi entro dodici mesi dalla data della nomina; d) prevedere che le regioni e gli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del presente comma, adottino le misure di carattere normativo e amministrativo necessarie per applicare le disposizioni di cui al presente articolo agli enti da esse dipendenti e che, decorsi dodici mesi dalla scadenza di tale termine, le regioni ed enti locali che non abbiano provveduto alla soppressione degli enti secondo i criteri di cui alla lettera a), i trasferimenti a esso spettanti a carico del bilancio dello Stato siano diminuiti, finché perduri l’inadempimento, di un importo determinato in relazione alla dimensione dell’ente o alla perdita eventualmente registrata nell’esercizio precedente, parametrato in ragione d’anno. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Art. 3. Soppressione delle fondazioni di origine bancaria1. Le fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono soppresse con efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il patrimonio delle fondazioni di cui al comma 1 è devoluto allo Stato. 3. I dipendenti delle fondazioni di cui al comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2024, sono inquadra[1]ti, su domanda, nelle pubbliche amministrazioni, con il livello e la qualifica corrispondenti alla posizione lavorativa ricoperta alla medesima data, secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è abrogato con efficacia dalla data stabilita al comma 1 del presente articolo.
Art. 4. Vendita di parte degli immobili e dei terreni di proprietà dello Stato 1. È revocata la competenza conferita all’Agenzia del demanio per la vendita di beni immobili alienabili di proprietà dello Stato, di cui all’articolo 1, commi 436, 437 e 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Governo, mediante una convenzione da stipulare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delega gruppi imprenditoriali privati operanti nel settore immobiliare alla vendita, ai sensi delle disposizioni citate al comma 1, di immobili e terreni di proprietà dello Stato non più utilizzabili.
Art. 5. Eliminazione di sprechi e inefficienze del trasporto pubblico locale 1. Al fine di razionalizzare i servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nonché di un corretto uso delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituita la Cabina di regia per eliminare sprechi e inefficienze del .TPL. 2. La cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta: dal rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Ministeri competenti, dell’ANCI .ed ha il compito di predisporre proposte e linee guida per conseguire gli obbiettivi di cui al punto 1. 3. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre lo svolgimento delle funzioni di segreteria è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Decorsi 12 mesi dalla data di approvazione delle linee guida di cui al comma 2, i trasferimenti del Fondo di cui al comma 1 sono sospesi nei riguardi degli enti che non abbiano eseguito gli interventi, finché non provvedano alla loro attuazione
Art. 6. Accelerazione dei procedimenti giurisdizionali in materia civile 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del processo civile e l’accelerazione dei procedimenti giurisdizionali, nell’osservanza del seguente principio e criterio direttivo: conformare, operando i necessari adattamenti, la disciplina del processo di cognizione dinnanzi al tribunale, di cui al titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, a quella prevista per le controversie in materia di lavoro, di cui al capo I del titolo IV del libro secondo del medesimo codice. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri
Art. 7. Cartolarizzazione concordata dei crediti tributari non riscossi 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la cartolarizzazione concordata dei crediti tributari non riscossi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che siano oggetto della cartolarizzazione i crediti tributari dello Stato, compresi gli interessi e le sanzioni maturati alla data del perfezionamen[1]to della cessione, iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2022 e non riscossi alla data del 30 giugno 2024, i quali non siano oggetto di contenzioso tributario pendente e per i quali non siano stati adottati provvedimenti di sospensione o rateizzazione in favore del contribuente né sia stata accertata l'impossibilità della riscossione alla medesima data del 30 giugno 2024; b) prevedere che i crediti tributari di cui alla lettera a) siano ripartiti in tre classi in ordine decrescente secondo la probabilità di escussione, determinata in base all'anno di iscrizione a ruolo, all’intervenuta acquisizione di garanzie reali, all'avvenuta esecuzione infruttuosa di azioni cautelari o esecutive, all'esistenza di procedure concorsuali in corso nei riguardi del debitore e a eventuali ulteriori criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; c) prevedere che i crediti tributari di cui alla lettera a) siano iscritti in una delle tre classi di cui alla lettera b) con provvedimento del Direttore generale delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; d) prevedere che il prezzo di cessione dei crediti tributari di cui alla lettera a) sia determinato, in base all'iscrizione in ciascuna delle classi di cui alla lettera b), rispettivamente nel 70, nel 40 e nel 20 per cento del loro importo nominale, al netto degli interessi e delle sanzioni; e) prevedere che i crediti tributari di cui alla lettera a) siano ceduti a una società veicolo per l'esecuzione delle operazioni di cartolarizzazione, emissione dei titoli, gestione delle procedure di recupero dei crediti, incasso e ripartizione dei proventi tra i sottoscrittori dei titoli stessi; I titoli emessi dalla società veicolo di cui alla lettera e) per finanziare l'acquisto dei crediti tributari di cui alla lettera a) possano essere collocati e negoziati soltanto tra investitori professionali; f) disciplinare il procedimento di cartolarizzazione di cui alla lettera e) secondo le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, con i necessari adattamen[1]ti; g) prevedere che la cessione ai sensi della lettera e) sia considerata titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata da parte della società veicolo secondo le procedure di cui al libro terzo del codice civile, salvo quanto eventualmente previsto ai sensi della lettera f) del presente comma in materia di rapporti tra il creditore cessionario e il debitore e di accordi per favorirne il ritorno in bonis; h) prevedere che, in aggiunta agli importi degli interessi e delle sanzioni ceduti unitamente ai crediti ai sensi della lettera a), l'interesse spettante alla società veicolo in qualità di creditore cessionario, a decorrere dalla data della cessione, sia calcolato al tasso legale di tempo in tempo vigente; i) prevedere che la cessione dei crediti tributari di cui alla lettera a) sia effettuata in esenzione di ogni imposta e tassa e disciplinare forme agevolate di imposizione fiscale per lo svolgimento dell'operazione di cartolarizzazione e di collocamento dei titoli di cui alla lettera e), fermo restando il regime tributario ordinario applicabile ai proventi ripartiti tra i sottoscrittori; l) prevedere che l'importo realizzato dalla società veicolo attraverso l'escussione dei crediti tributari di cui alla lettera a) sia interamente ripartito tra i sottoscrittori dei titoli di cui alla lettera e), detratta la quota destinata alla società veicolo per le spese di gestione e funzionamento, stabilita in misura non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei crediti riscossi in ciascun anno. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Art. 8. Utilizzazione dell’energia geotermica 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 33, riguardante le funzioni dello Stato in materia di miniere e risorse geotermiche, al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, concessione ed erogazione degli incentivi previsti da leggi dello Stato e relative funzioni di polizia mineraria»; b) all'articolo 34: 1) al comma 1, relativo alle funzioni delegate alle regioni in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma, le parole: «e delle risorse geotermiche» sono soppresse; 2) al comma 2, relativo alle funzioni delegate alle regioni in materia di polizia mineraria, le parole: «, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma» sono soppresse; 3) al comma 3, relativo alle funzioni delegate alle regioni in materia di concessione ed erogazione degli ausili finanziari ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, le parole: «e di risorse geotermiche,» sono soppresse. 2. Le funzioni statali in materia di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche, e le attività concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti da leggi dello Stato per la produzione di energia da fonte geotermica sono esercitate dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze. 3. Gli incentivi previsti dalla legge per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si applicano anche per la produzione delle risorse geotermiche. Nella concessione degli incentivi di cui al primo periodo è data precedenza alle domande che prevedono l'impiego di risorse geotermiche. 4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo e per il riordino delle competenze di cui al comma 2 e della disciplina degli incentivi di cui al comma 3 secondo i princìpi ivi indicati.
Art. 9. Eliminare gli sprechi negli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una centrale unica di acquisto di beni, servizi e forniture per le pubbliche amministrazioni. 2. La centrale unica di acquisto opera secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 84. 3. Le pubbliche amministrazioni possono acquistare beni, servizi e forniture al di fuori delle convenzioni e dei contratti predisposti dalla centrale unica di acquisto solo a condizioni più convenienti e per comprovate ragioni di differenziazione e adeguatezza. 4. Il funzionamento e le risorse strumentali e di personale della centrale unica di cui al comma 1 sono assicurati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sul bilancio autonomo di quest’ultima.
Art. 10. Destinazione delle risorse dei cosiddetti «conti dormienti» 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse dei conti e rapporti definiti «dormienti» ai sensi della normativa vigente, affluite al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per le quali sia intervenuta prescrizione, sono destinate a erogazione in favore delle famiglie in piena povertà.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del comma 1.
Art. 11. Norme sulla formazione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche
1. I componenti degli organi di amministrazione delle società a capitale interamente pubblico sono scelti esclusivamente tra dirigenti della società, sulla base di procedimento di selezione che tenga in considerazione l’esperienza, il percorso professionale e i risultati conseguiti nello svolgimento delle funzioni dirigenziali, la competenza nel settore economico nel quale opera la società e la conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento di essa.
2. La disposizione del comma 1 acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essa applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione successiva a tale data.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo.

 

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